Nuovo Codice della Strada: cosa cambia nelle multe
Scegli l’infrazione e vedi l’importo in vigore dopo la riforma, con i punti e la sospensione. Sotto, le modifiche della legge 177 del 2024 lette direttamente nel testo.
Il nuovo Codice della Strada è la legge 25 novembre 2024 n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024. Per le multe calcolate su questo sito cambia soprattutto quattro cose. Il telefono in mano alla guida passa da 165 €–660 € a 250 €–1000 €, con 5 punti e la sospensione da 15 giorni a 2 mesi già alla prima violazione, quindi senza più sconto del 30%; se si ripete entro due anni, 350 €–1400 € e 10 punti. L’eccesso di velocità tra 10 e 40 km/h commesso due volte in un anno in centro abitato costa 220 €–880 € con sospensione da 15 a 30 giorni, mentre più eccessi accertati dallo stesso ente entro un’ora si puniscono come uno solo aumentato di un terzo, se conviene. Nasce la sospensione breve di 7 o 15 giorni per chi, fermato sul posto per alcune infrazioni, ha meno di 20 punti. La sosta vietata si paga per ogni 24 ore e quella a pagamento scaduta da poco costa meno. Gli importi base restano quelli del 2026 fino al decreto di aggiornamento per il 2027.
Da pagare entro 60 giorni
250 €
niente sconto del 30% · 5 punti
| Entro 60 giorni (minimo) | 250 € |
| Massimo previsto | 1000 € |
| Se non paghi né fai ricorso | 500 € + spese |
| Punti decurtati | 5 |
| Sospensione della patente | da 15 a 60 giorni |
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Che cosa è la legge 177 del 2024
La legge 25 novembre 2024 n. 177 è la riforma del Codice della Strada approvata nel 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre ed entrata in vigore il 14 dicembre 2024. Tocca molti temi: alcol e droghe, alcolock, neopatentati, monopattini, ciclisti, sosta, telecamere. Questa pagina riprende solo le modifiche che cambiano gli importi, i punti o le sospensioni delle infrazioni calcolate qui, lette nel testo pubblicato su Normattiva il 24 ottobre 2026. Gli importi riportati sono quelli in vigore nel 2026.
Telefono alla guida: importi più alti e sospensione subito
L’articolo 4 della legge riscrive il comma 3-bis dell’articolo 173. La tabella mette a confronto il testo precedente con quello in vigore.
| Telefono in mano alla guida | Prima del 14-12-2024 | Dal 14-12-2024 |
|---|---|---|
| Prima violazione | 165 €–660 €, nessuna sospensione | 250 €–1000 €, sospensione da 15 giorni a 2 mesi |
| Sconto del 30% entro 5 giorni | 115,50 € | non più ammesso |
| Nuova violazione entro due anni | regola riscritta dalla riforma | 350 €–1400 €, sospensione da 1 a 3 mesi |
| Punti (tabella art. 126-bis) | riga riscritta dalla riforma | 5, poi 10 se si ripete |
La conseguenza meno evidente è sulla riduzione: l’articolo 202 esclude lo sconto del 30% quando la violazione comporta la sospensione della patente, e ora la sospensione c’è già alla prima volta. Il minimo da pagare entro 60 giorni è quindi 250 €. I dettagli sono nella pagina sulla multa per il cellulare alla guida.
Importo e punti di un’infrazione
Entro 60 giorni
250 €
| Importo minimo e massimo | 250 € – 1000 € |
| Punti | 5 punti |
| Sospensione | da 15 a 60 giorni |
Velocità: recidiva in città e più eccessi in un’ora
Le fasce dell’articolo 142 non cambiano, ma la legge aggiunge due regole. Al comma 8 un secondo periodo: se l’eccesso tra 10 e 40 km/h è commesso in centro abitato per almeno due volte in un anno, si pagano da 220 € a 880 € invece di 173 €–694 €, con la sospensione della patente da 15 a 30 giorni. Con il nuovo comma 6-ter, invece, più violazioni dello stesso veicolo accertate dallo stesso ente, sulle sue strade ed entro un’ora dalla prima, si puniscono con la sanzione della più grave aumentata di un terzo, se è più favorevole della somma. La stessa legge precisa all’articolo 45 che resta l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica, come gli autovelox. Il calcolo completo per fascia è nella pagina sulla multa per eccesso di velocità.
La mia multa per eccesso di velocità
Entro 5 giorni (−30%)
121,10 €
| Velocità accertata | 67 km/h |
| Importo entro 60 giorni | 173 € |
| Punti | 3 punti |
| Sospensione della patente | nessuna |
La sospensione breve legata ai punti
Il nuovo articolo 218-ter introduce una sospensione che non dipende dalla gravità del fatto ma dal saldo dei punti. Si applica, oltre alla multa, per un elenco preciso di infrazioni, tra cui il passaggio con il rosso (articolo 146, comma 3), la cintura non allacciata (articolo 172, commi 10 e 11), il telefono alla guida (articolo 173, comma 3-bis), il divieto di sorpasso e alcune violazioni in autostrada. La durata è di 7 giorni se al momento dell’accertamento la patente ha meno di 20 punti ma almeno 10, di 15 giorni se ne ha meno di 10, e raddoppia se il conducente ha provocato un incidente. La patente viene ritirata sul posto, senza attendere un provvedimento del prefetto. La regola vale solo per chi è identificato nel momento della violazione: non scatta con un verbale notificato per posta. Il saldo si controlla come spiegato nella pagina sui punti della patente.
Sosta, strisce blu e ZTL
L’articolo 24 della legge interviene sulla sosta. All’articolo 7, comma 14, la sosta vietata che si prolunga oltre 24 ore si sanziona per ogni periodo di 24 ore, e il superamento del tempo massimo di sosta ha un importo proprio che si moltiplica per i periodi trascorsi, fino al quadruplo. Per la sosta a pagamento con ticket insufficiente il comma 15 introduce una scala: nessuna multa se l’accertamento avviene entro il 10% del tempo pagato, metà della sanzione (21,00 € invece di 42 €) tra il 10 e il 50%, sanzione intera oltre, sempre con l’aggiunta della tariffa non pagata. All’articolo 158 sono riscritti gli importi della sosta sui posti per disabili (330 €–990 € per le auto), su marciapiedi e attraversamenti (87 €–344 €), e un nuovo comma 5-bis per incroci, fermate dei bus e corsie riservate (165 €–660 €). Per gli ingressi in ZTL rilevati dalle telecamere, l’articolo 198 prevede ora una sola sanzione per giorno di calendario nella stessa zona. Gli importi completi sono nella pagina sulla multa per divieto di sosta.
Ritardi e importi 2027
L’articolo 26 della riforma pone un tetto alla maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall’articolo 27 della legge 689 del 1981: per le sanzioni del Codice della Strada non può superare i tre quinti dell’importo della sanzione. Gli importi base, invece, sono fermi: l’aggiornamento biennale dell’articolo 195 è stato sospeso fino al 2026 e il decreto per le sanzioni applicate dal 1° gennaio 2027 va adottato entro il 1 dicembre 2026. Non è ancora pubblicato, quindi nessuna cifra 2027 compare su questo sito. Per l’elenco completo delle infrazioni con importi e punti, vedi le sanzioni del Codice della Strada.